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STATUTO della Associazione Culturale Ulisse
Art. 1. E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del c.c. una libera
Associazione Culturale, che assume la denominazione di “Associazione
Culturale Ulisse”, con sede in Roma via Berna, 6. L’Associazione può
costituire sedi secondarie o operative.
FINALITA’
Art. 2. L’Associazione, creata per fini
solidaristici e di aggregazione sociale, non ha fini di lucro, essa si
propone di aumentare la cultura e il benessere psicofisico dei soci
stimolando il loro sviluppo personale.
Riconoscendo che gran parte del disagio che vivono le persone è generato
dalla difficoltà di comunicare e dalla mancanza di motivazione e di
autostima, l’attività della Associazione è prevalentemente rivolta a fornire
ai soci strumenti per sviluppare la capacità di chiarire le proprie finalità
esistenziali, concretizzare le loro potenzialità attraverso comportamenti
più efficaci e affinare la loro abilità di comunicare efficacemente con se
stessi e con gli altri.
Le attività dell’Associazione sono anche un contributo alla maggiore
diffusione della capacità di comprensione tra le persone e alla solidarietà
nei rapporti umani.
Art. 3. Per realizzare la sua finalità l’Associazione eserciterà iniziative
e attività, su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero, nelle
seguenti aree, elencate a titolo esemplificativo:
1) Organizzazione ed erogazione di corsi, seminari, coaching, counselling ed
altre attività di formazione e supporto sulla comunicazione e lo sviluppo
personale, sia a livello individuale che di gruppo anche in collaborazione
con Enti Locali, Regionali, Statali.
2) Gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello
sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, per le finalità
dell’Associazione.
3) Progettazione e produzione di materiale audiovisivo.
4) Promozione di convegni e altre attività culturali, sportive, artistiche,
turistiche e ricreative volte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di
sviluppo personale dei soci, sia riservate ai soci che aperte al pubblico.
5) Acquisto, vendita, costruzione e gestione di immobili e strutture per la
realizzazione delle attività relative alla finalità dell’Associazione.
6) Promozione di collaborazioni, accordi e convenzioni con altre
Associazioni e terzi operatori aventi finalità complementari e sinergiche
con le finalità dell’Associazione.
7) Organizzazione, nell'ambito della propria sede ed esclusivamente a favore
degli associati, di servizi accessori curandone direttamente o
indirettamente la gestione.
8) Svolgimento di qualsiasi altra attività comunque riferibile allo scopo
dell’Associazione.
MODALITA’ DI ASSOCIAZIONE
Art. 4. Il numero dei soci è illimitato;
all’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che
ne condividono le finalità e desiderano partecipare o contribuire alle
attività sociali.
Art. 5. Per divenire soci è necessario presentare domanda all’Associazione
indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e
codice fiscale e dichiarando di voler attenersi al presente statuto e alle
deliberazioni degli organi sociali. E' compito del legale rappresentante del
Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato,
anche verbalmente, valutare se accettare tale domanda.
L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci, da diritto immediato
a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio" che
consente di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle
attività sociali secondo quanto previsto dal regolamento dell’Associazione.
Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare
ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo,
alla prima convocazione.
Art. 6. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con
le finalità statutarie e con il regolamento dell’Associazione, il Consiglio
Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione entro i 30 giorni
successivi all'iscrizione del socio stesso. In questo caso l'interessato
potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l'Assemblea dei soci alla
prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
del Associazione.
Art. 7. I soci sono tenuti al:
a) Pagamento della quota della tessera sociale;
b) Osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni
della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Art. 8. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di radiare od espellere i soci.
Saranno radiati i soci che siano, senza giustificato motivo, morosi nel
pagamento della quota associativa o delle quote sociali.
Saranno espulsi i soci che:
non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti
interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al Associazione.
In attesa della deliberazione definitiva, quando debba procedersi ad
opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere
temporaneamente il socio da ogni attività del Associazione. La espulsione e
la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, a seguito di domanda, essere riammessi
pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima
Assemblea ordinaria.
ENTRATE
Art. 9. Le entrate dell’Associazione, che vanno a costituire un fondo
comune, derivano da:
le quote associative dei soci;
i contributi dei soci;
il ricavato dall’organizzazione di iniziative o dalle quote di
partecipazione ad esse;
i contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;
i contributi di sponsor;
i proventi di gestione.
Art. 10. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono
rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La
quota non è rivalutabile.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 11. Il patrimonio sociale è
indivisibile ed è costituito da:
patrimonio mobiliare ed immobiliare che diventerà di proprietà
dell’Associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto.
E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
RENDICONTO ECONOMICO
Art. 12. Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31
dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31
marzo dell'anno successivo.
Art. 13. L’eventuale residuo attivo del rendiconto sarà portato nel
rendiconto dell’anno successivo a disposizione per le iniziative proprie
dell’Associazione.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14. Le Assemblee dei soci possono
essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso
affisso, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, all'interno dei locali
dell’Associazione, oppure fatto pervenire ad ogni socio con avviso scritto o
tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L'avviso dovrà riportare data,
luogo e ordine del giorno dell'Assemblea. Le Assemblee possono tenersi
presso la sede sociale o presso altra sede indicata nell’avviso di
convocazione.
Art. 15. L'Assemblea ordinaria, viene convocata ogni anno nel periodo che va
dal 1° gennaio al 31 marzo.
L'Assemblea ordinaria:
delibera sugli indirizzi dell’attività dell’Associazione;
delibera sul programma di attività per l'anno sociale;
elegge il Consiglio Direttivo;
delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo;
delibera sulla espulsione dei soci.
Art. 16. L'Assemblea straordinaria è convocata:
tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;
per deliberare sulle eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo
scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
L'Assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in
cui viene richiesta.
Art. 17. In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei
soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e
delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni
poste all'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto all’Art. 18; la
seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.
Art. 18. Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto o per lo
scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la
convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50%
dei soci e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, ad eccezione
delle modifiche agli articoli 2, 3, 18, 21, 22, 23, per i quali occorre la
presenza di almeno il 90% dei soci con diritto di voto e la maggioranza dei
4/5 .
Art. 19. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano. Alla
votazione partecipano tutti soci in regola con le obbligazioni sociali.
Art. 20. L'assemblea ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente
in carica. Il Presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il
verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21. Il Consiglio Direttivo ha il
compito di amministrare l’Associazione. E’ formato da un minimo di 3 ad un
massimo di 5 Consiglieri eletti dall’Assemblea generale fra i soci. Il primo
Consiglio sarà nominato dai soci fondatori all’atto della costituzione
dell’Associazione.
I membri eletti durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio
elegge tra i suoi membri il Presidente che designa il Vice Presidente e il
Segretario Amministrativo. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno
ricoprire più incarichi contemporaneamente. Qualora nel corso del
quinquennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, gli
altri provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione.
Il Consiglio Direttivo:
redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla scorta
delle linee approvate dalla Assemblea dei soci;
cura l’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
redige i bilanci;
definisce i progetti per l'impiego dell’eventuale residuo del rendiconto da
sottoporre all'Assemblea;
approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività
sociale;
formula il Regolamento interno;
delibera circa la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;
fissa la quota associativa annuale;
delibera su ogni altra questione sottoposta dal Presidente.
Art. 22. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte
l’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il
Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri. Le riunioni sono
valide con la presenza di almeno 2/5 dei consiglieri. Nell’esercizio delle
sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili e/o
commissioni di lavoro da esso nominate. Detti responsabili possono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 23. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza
di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
PRESIDENTE
Art. 24. Il Presidente ha la rappresentanza
dell’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche
autorità e con i terzi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente
tulle le mansioni dallo stesso ricoperte spettano al Vice Presidente.
Il Presidente:
convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni
o quando lo ritenga opportuno e li presiede;
firma tutti gli atti dell’Associazione;
soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato.
Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio
Direttivo. Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e
postali, riscuotere e quietanzare.
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Art. 25. Il Collegio dei Revisori Contabili
si compone di 3 membri eletti dall'Assemblea, qualora ne ravvisi la
necessità. I Revisori Contabili durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma
solo a quello consultivo. Compito del Collegio dei Revisori Contabili è di
esaminare i bilanci o i rendiconti dell’Associazione; esercitare la
vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e
sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto.
Art. 26. Il Collegio è validamente costituto con la partecipazione di almeno
2 dei suoi componenti. E’ presieduto dal componente che abbia maggiore
anzianità di iscrizione nel Associazione; in caso di parità di anzianità di
iscrizione presiederà il revisore più anziano d'età.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 27. L’Associazione ha la durata
illimitata. Può essere sciolta con delibera dell’Assemblea come previsto
all’Art. 18. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la
maggioranza prevista dall'art. 18, sulla assegnazione del patrimonio
residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge
23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 28. Tutte le cariche degli organi dell’Associazione devono intendersi a
titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Art. 29. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto,
valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni
di legge vigenti in tema di associazioni non riconosciute.
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