Associazione Ulisse - Roma    Tel. 334 21 21 894    

home

 freccia

  Chi siamo>Statuto

 

 

 

 

 

STATUTO  della Associazione Culturale Ulisse 


Art. 1. E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del c.c. una libera Associazione Culturale, che assume la denominazione di “Associazione Culturale Ulisse”, con sede in Roma via Berna, 6. L’Associazione può costituire sedi secondarie o operative.


FINALITA’

Art. 2. L’Associazione, creata per fini solidaristici e di aggregazione sociale, non ha fini di lucro, essa si propone di aumentare la cultura e il benessere psicofisico dei soci stimolando il loro sviluppo personale.
Riconoscendo che gran parte del disagio che vivono le persone è generato dalla difficoltà di comunicare e dalla mancanza di motivazione e di autostima, l’attività della Associazione è prevalentemente rivolta a fornire ai soci strumenti per sviluppare la capacità di chiarire le proprie finalità esistenziali, concretizzare le loro potenzialità attraverso comportamenti più efficaci e affinare la loro abilità di comunicare efficacemente con se stessi e con gli altri.
Le attività dell’Associazione sono anche un contributo alla maggiore diffusione della capacità di comprensione tra le persone e alla solidarietà nei rapporti umani.
Art. 3. Per realizzare la sua finalità l’Associazione eserciterà iniziative e attività, su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero, nelle seguenti aree, elencate a titolo esemplificativo:
1) Organizzazione ed erogazione di corsi, seminari, coaching, counselling ed altre attività di formazione e supporto sulla comunicazione e lo sviluppo personale, sia a livello individuale che di gruppo anche in collaborazione con Enti Locali, Regionali, Statali.
2) Gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, per le finalità dell’Associazione.
3) Progettazione e produzione di materiale audiovisivo.
4) Promozione di convegni e altre attività culturali, sportive, artistiche, turistiche e ricreative volte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di sviluppo personale dei soci, sia riservate ai soci che aperte al pubblico.
5) Acquisto, vendita, costruzione e gestione di immobili e strutture per la realizzazione delle attività relative alla finalità dell’Associazione.
6) Promozione di collaborazioni, accordi e convenzioni con altre Associazioni e terzi operatori aventi finalità complementari e sinergiche con le finalità dell’Associazione.
7) Organizzazione, nell'ambito della propria sede ed esclusivamente a favore degli associati, di servizi accessori curandone direttamente o indirettamente la gestione.
8) Svolgimento di qualsiasi altra attività comunque riferibile allo scopo dell’Associazione.


MODALITA’ DI ASSOCIAZIONE

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e desiderano partecipare o contribuire alle attività sociali.
Art. 5. Per divenire soci è necessario presentare domanda all’Associazione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e codice fiscale e dichiarando di voler attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del legale rappresentante del Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare se accettare tale domanda.
L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci, da diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio" che consente di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle attività sociali secondo quanto previsto dal regolamento dell’Associazione. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Art. 6. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con il regolamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Associazione.
Art. 7. I soci sono tenuti al:
a) Pagamento della quota della tessera sociale;
b) Osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Art. 8. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di radiare od espellere i soci.
Saranno radiati i soci che siano, senza giustificato motivo, morosi nel pagamento della quota associativa o delle quote sociali.
Saranno espulsi i soci che:
non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al Associazione.
In attesa della deliberazione definitiva, quando debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività del Associazione. La espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, a seguito di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.


ENTRATE

Art. 9. Le entrate dell’Associazione, che vanno a costituire un fondo comune, derivano da:
le quote associative dei soci;
i contributi dei soci;
il ricavato dall’organizzazione di iniziative o dalle quote di partecipazione ad esse;
i contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;
i contributi di sponsor;
i proventi di gestione.
Art. 10. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.


PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
patrimonio mobiliare ed immobiliare che diventerà di proprietà dell’Associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto.
E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
RENDICONTO ECONOMICO
Art. 12. Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Art. 13. L’eventuale residuo attivo del rendiconto sarà portato nel rendiconto dell’anno successivo a disposizione per le iniziative proprie dell’Associazione.


ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14. Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, all'interno dei locali dell’Associazione, oppure fatto pervenire ad ogni socio con avviso scritto o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea. Le Assemblee possono tenersi presso la sede sociale o presso altra sede indicata nell’avviso di convocazione.
Art. 15. L'Assemblea ordinaria, viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo.
L'Assemblea ordinaria:
delibera sugli indirizzi dell’attività dell’Associazione;
delibera sul programma di attività per l'anno sociale;
elegge il Consiglio Direttivo;
delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo;
delibera sulla espulsione dei soci.
Art. 16. L'Assemblea straordinaria è convocata:
tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;
per deliberare sulle eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
L'Assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 17. In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto all’Art. 18; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.
Art. 18. Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto o per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, ad eccezione delle modifiche agli articoli 2, 3, 18, 21, 22, 23, per i quali occorre la presenza di almeno il 90% dei soci con diritto di voto e la maggioranza dei 4/5 .
Art. 19. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano. Alla votazione partecipano tutti soci in regola con le obbligazioni sociali.
Art. 20. L'assemblea ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica. Il Presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21. Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare l’Associazione. E’ formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Consiglieri eletti dall’Assemblea generale fra i soci. Il primo Consiglio sarà nominato dai soci fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione.
I membri eletti durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente che designa il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Qualora nel corso del quinquennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, gli altri provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione.
Il Consiglio Direttivo:
redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla scorta delle linee approvate dalla Assemblea dei soci;
cura l’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
redige i bilanci;
definisce i progetti per l'impiego dell’eventuale residuo del rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
formula il Regolamento interno;
delibera circa la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;
fissa la quota associativa annuale;
delibera su ogni altra questione sottoposta dal Presidente.
Art. 22. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 2/5 dei consiglieri. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili e/o commissioni di lavoro da esso nominate. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 23. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.


PRESIDENTE

Art. 24. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tulle le mansioni dallo stesso ricoperte spettano al Vice Presidente.
Il Presidente:
convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno e li presiede;
firma tutti gli atti dell’Associazione;
soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato.
Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, riscuotere e quietanzare.


COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 25. Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di 3 membri eletti dall'Assemblea, qualora ne ravvisi la necessità. I Revisori Contabili durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo. Compito del Collegio dei Revisori Contabili è di esaminare i bilanci o i rendiconti dell’Associazione; esercitare la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto.
Art. 26. Il Collegio è validamente costituto con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. E’ presieduto dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel Associazione; in caso di parità di anzianità di iscrizione presiederà il revisore più anziano d'età.


DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 27. L’Associazione ha la durata illimitata. Può essere sciolta con delibera dell’Assemblea come previsto all’Art. 18. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 18, sulla assegnazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 28. Tutte le cariche degli organi dell’Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 29. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in tema di associazioni non riconosciute.
 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Associazione Ulisse - Roma    

 334 21 21 894